Tributario
Le voci di spesa sono state aggregate in 7 macro-categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi,
istruzione, tempo libero e cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Terminata la compilazione, appare un messaggio di coerenza (“semaforo” verde) o di incoerenza (“semaforo” rosso).
Inoltre, lʼAgenzia ha illustrato il nuovo accertamento sintetico (cosiddetto nuovo redditometro), che sarà utilizzato dai
funzionari dellʼAgenzia stessa per i controlli relativi al periodo dʼimposta 2009 e successivi.
Il suddetto accertamento si applica a partire dallʼanno di imposta 2009 e tiene conto inoltre di 100 voci di spesa.
Si tratta di un metodo di ricostruzione del reddito che, a differenza del passato, non si basa su presunzioni originate dal-
lʼapplicazione di coefficienti, bensì su dati certi (spese sostenute) e situazioni di fatto (spese medie di tipo corrente, risultanti
dallʼanalisi annuale dellʼIstat).
Alla molteplicità delle informazioni utilizzate si aggiunge la regola del doppio contraddittorio obbligatorio.
LʼAgenzia è, infatti, tenuta a dialogare con il contribuente:
-
in fase preventiva, chiedendogli di fornire chiarimenti e di integrare, con i dati in suo possesso, le informazioni a disposizione
dellʼamministrazione;
-
in una eventuale seconda fase, per definire la ricostruzione del reddito in adesione.
In questo modo il contribuente può sempre fornire la prova contraria prima della quantificazione della pretesa tributaria.
Modello Eas
Remissione in bonis
Chiarimenti
Risoluzione n. 110 dellʼAgenzia delle Entrate
del 12 dicembre 2012
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sanatoria (cosiddetta remissione in bonis) prevista per:
1)
agli enti che non abbiano ancora inviato il modello Eas;
2)
agli enti che abbiano inviato tardivamente il modello Eas.
In particolare, lʼAgenzia precisa che gli enti, che non abbiano ancora provveduto allʼinvio del modello Eas, posso-
no adempiere alla trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a
euro 258,00, a condizione che la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento delle quali lʼente associativo abbia avuto formale conoscenza.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 110, datata 12 dicembre 2012, recante: “Modello Eas –
Chiarimenti in merito allʼapplicabilità dellʼistituto della remissione in bonis”.
Si ricorda che lʼarticolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, ha introdotto lʼistituto della
remissione in bonis, cioè una forma particolare di ravvedimento operoso, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a
comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti
sostanziali prescritti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali (per un esame completo vedi ns.
circ.n.21/2012).
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TRIBUTARIO
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