Legale
Sottoscrizione - Articolo 3, comma 5
Il decreto in commento prevede lʼobbligo generale di sottoscrizione dei contratti. Stabilisce che la sottoscrizione può
considerarsi superflua “solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti allʼapposizione della firma, idonee a dimostrare in
modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”.
Pertanto, la firma dei documenti, contenenti gli elementi essenziali del contratto, sarà sempre necessaria, a meno che
non ci si trovi in una delle situazioni che possono essere considerate “equipollenti”.
In tema di equipollenza, si segnala che la Corte di Cassazione, con giurisprudenza consolidata, ha affermato che il con-
traente che voglia perfezionare un contratto a cui manca la sottoscrizione, può farlo inviando allʼaltro contraente un proprio
documento scritto con cui manifesta la volontà di avvalersi del contratto. In questo caso il documento “assume valore equipol-
lente della firma”.
Qualora ci si trovi, invece, in una situazione che non può essere considerata equipollente allʼapposizione della firma,
questʼultima dovrà essere apposta dal soggetto che, secondo la normativa vigente in materia di contratti, ha il potere di impe-
gnare contrattualmente lʼimpresa.
Per quanto concerne la prova della data certa della ricezione della fattura, aspetto di rilevante importanza ai fini della
decorrenza dei termini di pagamento, vengono previsti quali strumenti idonei a dimostrare la ricezione della fattura:
consegna a mano
Pec
raccomandata ar
firma digitale
Edi (Elettronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente previsto dalla normativa fiscale.
In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima
coincida con la data di consegna dei prodotti.
Fatturazione ed interessi di mora - Articoli 5 e 6
Viene stabilito che il cedente deve emettere fattura separata per cessione di prodotti assoggettati a termini di pagamen-
to differenti.
Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di interesse di cui allʼart. 5 del decreto legislativo 231/2002.
Alcolici – Articoli 5, comma 5
In merito alla cessione di alcolici, lʼart. 5, comma 5, del regolamento attuativo, fa espressamente salva la disciplina pre-
vista allʼart. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28.
A sua volta lʼart. 22 citato, circoscrive il proprio campo di applicazione ai prodotti alcolici di cui allʼart. 27, comma 1, del
Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504, concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e quali:
birra
vino
bevande fermentate (cfr. art. 38 del Dlgs 504/95)
prodotti alcolici intermedi (cfr. art. 39 del Dlgs 504/95)
alcole etilico (cfr. art. 32 del Dlgs 504/95)
Ne consegue che detti alcolici e superalcolici rientrano nellʼambito di applicazione dellʼart. 62, con la sola esclusione
inerente i termini di pagamento e gli interessi di mora, per i quali continueranno ad applicarsi le regole dettate dallʼart. 22 della
legge 28/99.
Nonostante qualche dubbio possa scaturire dalla circostanza che lʼart. 5 del regolamento è rubricato Termini di paga-
mento e fatturazione ed è, invece, lʼart. 6 del regolamento che parla degli interessi di mora, si ritiene che il richiamo operato
dallʼart. 5 del regolamento allʼart. 22 della legge 28/99 è fatto nella sua interezza, quindi, anche con riferimento alla misura degli
interessi.
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