L'Informatore

133 Normativa nazionale apr i le 2018 Commercio estero Semplificazione elenchi Intra presentati per finalità statistiche Istruzioni Agenzia delle Dogane - Nota del 20.2.2018 NOTA dell’Agenzia delle Dogane del 20.2.2018, prot. n. 18588/Ru. Art. 50, comma 6, del Dl n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L n. 427/1993 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del Dl n. 244/2016, converti- to, con modificazioni, dalla L n. 19/2017 - Semplificazione elenchi Intra presentati per finalità statistiche – Istruzioni. La determinazione prot. n. 13799/Ru dell’8 febbraio 2018 ( 1 ) , adottata da questa Agenzia di concerto con l’Agen- zia delle Entrate e d’intesa con l’Istat, ha sostituito l’allegato XI alla determinazione prot. n. 18979/Ru del 19 febbraio 2015, che contiene le istruzioni per l’uso e per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti da un soggetto passivo Iva. L’art. 50, comma 6, del Dl n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del Dl n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi Iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica a questa Agenzia elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti Iva stabiliti in altro Stato membro dell’Ue e da questi ultimi ricevuti (cosiddetti modelli Intra). Di seguito al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017, adottato di concerto con questa Agenzia e d’intesa con l’Istat - con il quale sono state introdotte misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie ( 2 ) - si è reso necessario modificare le istruzioni di compilazione dei modelli Intra. Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l’intervento legislativo in materia è stato, nel suo complesso, fina- lizzato alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, allo snellimento delle procedure ed al miglioramen- to della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico relative allo scambio intraunionale di beni e servizi, infor- mazioni che vengono entrambe raccolte con i suddetti elenchi riepilogativi. Con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei modelli Intra per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l’impatto delle modifiche normative sulla loro operatività. Ciò premesso, vengono qui di seguito riepilogate le novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogati- vi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. Scambio di energia elettrica L’indicazione delle relative operazioni commerciali nei modelli Intra (riferiti sia alle cessioni che agli acquisti intrau- nionali) non è più richiesta. Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (modelli Intra-1bis) • I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi a fini fiscali con cadenza trimestrale non sono tenuti a fornire le infor- mazioni di interesse statistico ( 3 ) . A partire dai dati di gennaio 2018, l’indicazione dei dati statistici è comunque facoltati- va anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del decreto 22 febbraio 2010 ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici; • permane l’obbligo per i soggetti individuati dall’articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 di indicare nei suddetti elenchi riepilogativi anche i dati relativi al valore statistico, alle con- dizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci. Si tratta, com’è noto, di obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore ad euro 20.000.000. L’indicazione del valore statistico rimane tuttavia

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