L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti novembre 2018 107 DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA Prodotti biologici - Dm Ministero Politiche agricole n. 6793 del 18 luglio 2018 Nuove disposizioni attuative dei regolamenti (Ce) n. 834/2007 e n. 889/2008 Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2018, n. 206, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche agri- cole alimentari, forestali e del turismo n. 6793 del 18 luglio 2018, recante “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (Ce) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009”. È opportuno, pertanto, evidenziare le disposizioni di maggiore interesse. Innanzitutto, nell’articolo 1 viene specificato che il decreto contiene disposizioni attuative in materia di produzione vegetale, produzione animale, prodotti trasformati, periodo di conversione, norme di produzione eccezionale, etichettatura, controllo e trasmissione di informazioni alla Commissione europea. Gli allegati al decreto riguardano, tra l’altro, la ristorazione collettiva e le sementi e i materiali di moltiplicazione vege- tativa. L’articolo 8 del decreto contiene, invece, disposizioni relative al sistema di controllo. L’articolo 28 del regolamento (Ce) n. 834/2007 (che sarà sostituito [Il regolamento Ce n. 848/2018 è entrato in vigo- re il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, pur se il rego- lamento Ce n. 834/2007 è abrogato, viene precisato che i prodotti ottenuti in conformità a tale regolamento prima del 1° gennaio 2021 possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino ad esaurimento delle scorte], a partire dal 1° gen- naio 2021, dal nuovo regolamento Ce 2018/848, vedasi la circolare n. 24 del 26 luglio 2018) prevede, infatti, a carico degli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti biologici, o che immettono tali prodotti sul mercato, l’obbligo di: • notificare la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; • assoggettare la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27. L’art. 27 prevede che l’operatore si sottoponga al controllo di un organismo specificamente autorizzato e vigilato dall’autorità di controllo di ciascuno stato membro. Tuttavia, il secondo paragrafo dell’articolo 28 del regolamento stabilisce che “gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi”. L’art. 8, comma 3, del decreto del Mipaaft, stabilisce, pertanto, che “ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del regolamen- to (Ce) n. 834/2007, sono esentati dall’applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non importino gli stessi da un paese terzo o non abbiano affidato tali attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, è un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita. Lo stesso articolo 8 precisa che affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente» al consumato- re o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo per- sonale addetto alla vendita e del consumatore finale. Il riferimento alla vendita effettuata “direttamente” e alla circostanza che questa si possa realizzare soltanto a condi- zione che siano simultaneamente presenti il venditore e il consumatore, costituisce una novità rispetto alla formulazione di cui all’art. 9, comma 2, punto 2.4, del Dm 18354 del 27 novembre 2009 che disciplinava l’esenzione prevista dal regola- mento. Il comma 4 dell’articolo 8, stabilisce inoltre che l’esenzione di cui all’art. 28, par. 2, del reg. 834/2007, non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.

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