L'Informatore

In primo piano 148 ot tobre 2018 Partendo da quest’ultima, la L 242/2016 disciplina il sostegno e la promozione della coltivazione (senza necessità di autorizzazione) e della filiera della canapa (Cannabis sativa L) per quelle varietà ammesse - iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - che non rientrino nell’ambito di applicazione del Dpr 309/1990, purché la loro coltura sia finalizzata a determinati scopi (che riepilogheremo qui di seguito) e purché il limite massimo di contenuto com- plessivo di Thc nelle piante sia pari allo 0,2%, con tollerabilità fino allo 0,6%. 1. Scopi consentiti dalla L 242/2016 (art. 1, comma 3) a) coltivazione e trasformazione; b) incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi set- tori; e) realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. 2. Prodotti che è possibile ottenere ai sensi della L 242/2016 (articolo 2) a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo. Parere del Ministero della Salute (n. 1768 del 17.4.2018 - reso pubblico il 22 giugno 2018) Il Ministero della Salute – tramite il proprio organo tecnico, Consiglio superiore di sanità – ha espresso il parere n. 1768 relativo alla commercializzazione dei prodotti contenenti Thc, in cui raccomanda che siano attivate, nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei prodotti contenti Thc. Nello specifico, nel documento vengono affrontati i profili di pericolosità per la salute umana dei prodotti contenenti o costituiti da inflorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis” o “cannabis light” o “can- nabis leggera”, e di possibilità di immettere questi prodotti in commercio. Sulla base dei dati scientifici a disposizione, il Consiglio superiore di sanità ha evidenziato i seguenti aspetti: • sulla pericolosità dei prodotti, si è rilevato che la biodisponibilità di Δ 9 Thc non è trascurabile, anche alle basse concentra- zioni indicate dalla L 242/2016 (0,2-0,6%), tenuto conto delle caratteristiche chimico-fisiche dei principi attivi assunti attra- verso il fumo, gli infusi o il vapore. Queste caratteristiche, spiega l’organo del Ministero, fanno sì che il Δ 9 Thc rimanga disponibile a lungo nell’organismo, accumulandosi nel grasso e nel sistema nervoso centrale, oltre le concentrazioni pla- smatiche misurabili e manca, altresì, una valutazione del rischio connesso al consumo di tali prodotti in specifiche condi- zioni (età, intensità e durata del consumo, presenza di patologie concomitanti, gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, etc.) che permetta di conoscere ed evitare che l’assunzione di questi prodotti, percepita inconsapevolmente come “sicura” e “priva di effetti collaterali”, si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione). • Inoltre, sempre a detta del Ministero della Salute, non rientrano tra le finalità della coltivazione della canapa industriale (di cui al comma 2, art. 2 della L 242/2016) né la produzione di inflorescenze né la libera vendita al pubblico. Legale

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