L'Informatore

febbraio 2019 Termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali I contratti collettivi aziendali o territoriali, necessari per l’ammissione al beneficio, devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018. Nell’accordo aziendale o territoriale deve essere contenuto l’impegno ad effettuare “l’investimento formativo” e che la condivisione delle attività e della relativa programmazione potrà risultare anche attraverso un differente schema di accordo. Le spese di formazione ammissibili, naturalmente in presenza delle condizioni di applicabilità del credito d’imposta, sono esclusivamente quelle sostenute nel periodo d’imposta relativo all’anno 2018. Modalità di svolgimento delle attività formative L’attività formativa potrà essere svolta anche in modalità e-learning ed on line. Tuttavia in tali fattispecie, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’impresa dovrà attivare modalità e strumenti che consentano il controllo dell’effettiva e continua partecipazione del personale dipendente alle attività formative, attraverso modalità di interattività e momenti di verifica, defini- ti nella circolare. CIRCOLARE 3 dicembre 2018, n. 412088 del Ministero dello Sviluppo economico. Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) – Chiarimenti concernenti il “credito d’imposta formazione 4.0”. Premessa Con il decreto 4 maggio 2018, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state dettate le disposizioni appli- cative del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 46-56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. A seguito della pubblicazione del citato decreto, avvenuta nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono pervenuti numerosi quesiti, provenienti sia da associazioni di categoria che da singole imprese, su taluni profili applicativi dell’agevolazione. Pertanto, al fine di dare maggiori certezze operative ai soggetti interessati alla fruizione del credito d’imposta, con la presente circolare, elaborata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si ritie- ne opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle principali questioni di diretta competenza; si rinvia a una successiva circola- re dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori chiarimenti concernenti sia i profili generali e sia i profili fiscali della disciplina agevolativa. Preliminarmente, e per meglio inquadrare le questioni oggetto di trattazione, appare utile richiamare in sintesi le caratteristiche più importanti della disciplina agevolativa. Si ricorda anzitutto che l’agevolazione introdotta dalla richiamata legge n. 205 del 2017 è stata introdotta per il solo anno 2018 ( rectius: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) e si configura come un regime di aiuti alla formazione, in esenzione da notifica, in quanto concesso nei limiti e alle condizioni previste per tale categoria di aiuti dal regolamento (Ue) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente stabilito dall’art. 31 dello stesso regolamento. Va però evidenziato che la disciplina del credito d’imposta non costituisce una diretta e integrale applicazione del contenuto dell’art. 31 del citato regolamento, differenziandosene, per precisa scelta del legislatore, in senso restrittivo sia in relazione alla individuazione delle spese ammissibili e sia per ciò che attiene alla misura dell’intensità dell’aiuto attri- buibile. Per quanto riguarda l’individuazione delle spese ammissibili, si ricorda che la disciplina in esame considera rile- vanti ai fini del calcolo del beneficio esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività formative ammissibili; intendendosi per personale dipendente, ai fini del credito d’imposta, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato). Con l’ulteriore precisazione che, in caso di personale dipenden- te impegnato nelle attività di formazione ammissibili come discente, il costo aziendale delle ore o giornate di formazione, Sindacale 2 Leggi decreti circolari

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