L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti gennaio 2019 87 DISCIPLINA DEL COMMERCIO Panificio, pane fresco e pane conservato - Denominazioni e diciture Dm n. 131 del 1° ottobre 2018 È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 il decreto del Ministro dello Sviluppo econo- mico di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e del Ministro della Salute, n. 131 del 1° ottobre 2018 contenente il regolamento sulla disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e sull’a- dozione della dicitura «pane conservato». Definizione di panificio (articolo 1) Il decreto in oggetto definisce panificio l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottu- ra finale. Definizione di pane fresco (articolo 2) Sempre il provvedimento stabilisce che è denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzio- ne continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante. Viene ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto. Pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 3) Il comma 1 dell’articolo 3 dispone che, fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell’art. 44 del reg. Ue n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, dello stesso regola- mento. Nel comma 2 è, inoltre, stabilito che il pane non preimballato, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazio- ne o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi infor- mativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evi- denzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. Con riguardo alla disposizione di cui al comma 2 si evidenzia che la Confederazione Settore Commercio e Legislazione d’Impresa con comunicazione n. 60/2018, ha rilevato la poca chiarezza del dispositivo, precisando che sono in corso approfondimenti al fine di fornire al Sistema ove possibile qualche elemento chiarificatore. Al comma 3 viene previsto che, al momento della vendita, il pane per il quale è utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati. Disposizioni finali e transitorie (articoli 4, 5 e 6) Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Viene stabilito che, fermo restando quanto previsto dal reg. Ce n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, i pro- dotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri stati membri dell’Unione europea o in Turchia o in uno stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

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