L'Informatore

97 Legislazione nazionale gennaio 2019 Commercio estero Fattura elettronica - Gestione del reverse charge e autofatture Con l’arrivo della fatturazione elettronica, ci sono alcuni casi particolari che sarà necessario gestire in modo più accurato. Il primo caso riguarda la modalità di assolvimento del reverse charge quando i cessionari/committenti soggetti passivi Iva riceveranno delle fatture elettroniche soggette a inversione contabile. Il secondo caso riguarda le casistiche in cui vi è l’obbligo di emissione dell’autofattura. L’autofattura è il documento mediante il quale il cessionario o il committente applica l’Iva gravante su una opera- zione; in questo caso, l’obbligo di emissione del documento grava sul soggetto che acquista il bene o il servizio; lo stesso, deve essere annotato sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Si tenga presente che l’autofattura deve contenere le stesse indicazioni richieste per le fatture ordinarie (quindi, si dovranno prendere a riferimento le informazioni di cui all’art. 21 del Dpr 633/72). I dati dell’emittente e del destinatario saranno gli stessi e nel documento deve essere specificata l’annotazione “autofatturazione”. Il reverse charge: in questo caso, l’obbligo di emissione del documento rilevante ai fini Iva ricade sul cedente/pre- statore, mentre il cessionario/committente deve assolvere l’Iva su tale documento attraverso la procedura dell’integrazio- ne, annotando l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotando il documento integrato sia nel registro delle vendite che degli acquisti. La gestione del reverse charge con la fattura elettronica 2019 Il primo caso da analizzare riguarda la modalità di assolvimento del reverse charge quando i cessionari/commit- tenti soggetti passivi Iva riceveranno delle fatture elettroniche soggette ad inversione contabile. Innanzitutto, è necessario chiarire che le operazioni con l’estero non saranno “travolte” dalla novità della fatturazio- ne elettronica; di conseguenza, l’assolvimento dell’Iva nelle fatture delle operazioni per esempio intracomunitarie non subirà alcun cambiamento rispetto a quanto le aziende effettuano ad oggi. Le operazioni che subiranno un cambiamento nella loro gestione sono quelle soggette al reverse charge cosiddet- to “interno”. Esempi di tale casistica si trovano nelle prestazioni di servizi nel settore edile di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter) del Dpr 633/72 o alle cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione nel relativo atto, così come previsto dall’art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del Dpr 633/72. Per tali operazioni, si pone la questione relativa all’integrazione dell’Iva in quanto vi è una sostanziale impossibilità di integrare la fattura, dato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Cm n. 13/E del 2018, la e-fattura risulta di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile. L’Agenzia delle Entrate suggerisce al riguardo che l’integrazione possa essere “effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza”. Secondo la prassi, infatti, il cessionario/committente sarebbe tenuto, in questi casi, a pre- disporre un altro documento “allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata” (Cm n. 45/E del 2005). Secondo quanto specifica la Rm n. 46/E del 2017, il documento che contiene l’integrazione potrebbe essere predi- sposto da un apposito software, in grado di provvedere alla sua conservazione sostitutiva insieme alla fattura cui si riferi- sce. Si tenga presente che, in ogni caso, il processo di integrazione effettuato secondo le modalità indicate dalla Cm n. 13/E del 2018 non consentirebbe la conservazione del documento attraverso il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate, limitato ai soli documenti trasmessi e ricevuti attraverso il Sistema di interscambio. La gestione dell’autofattura con la fattura elettronica 2019 Le operazioni con l’estero non saranno “travolte” dalla novità della fatturazione elettronica; di conseguenza, l’as- solvimento dell’Iva nelle fatture delle operazioni intracomunitarie o con soggetti extra Ue non subiranno alcun cambiamen- to rispetto a quanto le aziende effettuano ad oggi.

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