L'Informatore

125 Normativa comunitaria marzo 2019 Commercio estero Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea - Possibili ripercussioni doganali di un recesso senza accordo - Cosiddetta “hard Brexit” NOTA dell’Agenzia delle Dogane del 16 gennaio 2019. Uscita del Regno Unito dall’Unione europea – Possibili riper- cussioni doganali di un recesso senza accordo – Cosiddetta “hard Brexit”. Come noto, la decisione del Regno Unito di uscire dall’Ue comporta, a partire già dal 30 marzo pv, un cambia- mento delle regole che disciplinano i rapporti con l’Unione europea. In particolare, con riguardo all’aspetto doganale, qualora il governo anglosassone non sottoscriva - cosiddetta “hard Brexit” - l’intesa raggiunta con la Ue sulla bozza di accordo di recesso - che tra l’altro detta regole anche per la disciplina dell’eventuale periodo transitorio (30 marzo 2019 - 31 dicembre 2020) - l’entrata e l’uscita di merci tra la Ue e il Regno Unito saranno assoggettate, fin dal 30 marzo 2019, alle regole unionali relative ai paesi terzi, dettate dal regola- mento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 ( 1 ) , in vigore dal 1° maggio 2016, e che rappresenta la cornice normativa e procedurale, anche in termini di vigilanza e controllo doganale; ciò in luogo delle attuali dichiarazioni Intra e cessioni intracomunitarie non imponibili, di cui alle disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto legge 30.8.1993, n. 331 convertito, con modificazioni, con legge 29.10.1993, n. 427 - applicative dei principi di libera circolazione dei beni previste dalle disposizioni unionali in materia di fiscalità indiretta. Qualora non si raggiunga alcun diverso accordo ( “no deal” ), cosiddetta hard Brexit: • all’atto dell’introduzione delle merci in territorio Ue dovranno essere applicati i dazi “paesi terzi” - senza alcuna agevola- zione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (Spg) ( 2 ) -, le accise in dogana, qualo- ra dovute, e l’Iva all’importazione – di cui al Titolo quinto del Dpr n. 633/1972, e in particolare, agli articoli da 67 a 70; • verranno meno tutte le procedure, agevolazioni, autorizzazioni accordate/rilasciate a soggetti anglosassoni; • tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Ue che vorranno effettuare scambi commerciali con il Regno Unito nell’ambito delle attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, dovranno acquisire il codice identifi- cativo Eori, valido su tutto il territorio unionale. Tanto premesso, e senza alcuna pretesa di esaustività, considerato che la materia è in constante evoluzione e soggetta a continue modifiche sul piano politico, normativo e procedurale, e che si dovrà anche tener conto della regola- mentazione doganale stabilita dal Regno Unito a seguito del recesso dall’Ue ( 3 ) , al fine di poter affrontare al meglio l’e- ventuale emergenza connessa a uno scenario “no deal” - hard Brexit - si riportano, a seguire, alcune informazioni utili per minimizzare, sempre nell’eventualità di una hard Brexit, la gestione dei rischi e garantire le entrate nazionali ed unionali: • Identificazione e classificazione delle merci: alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione provenienti dal Regno Unito si applicherà il regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale. Per quanto riguarda le Itv (Informazioni tariffarie vincolanti), i servizi della Commissione (Dg Taxud) stanno prendendo in considerazione lo sviluppo di attività che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019: • l’annullamento automatico di tutte le decisioni Itv emesse dall’autorità doganale britannica; • l’annullamento automatico di tutte le decisioni Itv in cui il titolare ha un numero Eori nel Regno Unito. Gli uffici doganali, oltre a non poter accettare le Itv per le due fattispecie, verificheranno che nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non venga riportato il codice C626 identificativo delle Itv rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito o il cui codice Eori sia stato rilasciato dalle autorità inglesi. Relativamente, poi, alla gestione dei contingenti tariffari, i servizi della Commissione stanno valutando l’opportunità di provvedere al ricalcolo dei loro volumi in funzione dell’uscita del Regno Unito. • Origine preferenziale delle merci: in mancanza di un accordo, negli scambi commerciali Ue/Regno Unito le merci non potranno avere alcuna origine preferenziale. In caso di hard Brexit le merci dunque saranno assoggettate al dazio pieno e non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell’origine preferenziale, che appunto non sussiste. Le merci Ue dirette nel Regno Unito non dovranno essere accompagnate né da EUR 1 né da una dichiarazione su fattura. Per le stesse ragioni, le figure di esportatore autorizzato o di esportatore registrato verso il Regno Unito non esisteran-

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