L'Informatore

Sindacale 18 Leggi decreti circolari marzo 2019 i) all’articolo 85, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «di lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.000» e le parole: «aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4)» sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell’ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all’alinea del presente comma; l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non è più dovuto; m)all’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «e all’Inail» sono soppresse; n) all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: «130 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «110 per mille». IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Detassazione premi di risultato e incremento di produttività L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 143 del 28 dicembre 2018, rileva che, anche nell’ipotesi in cui il contratto aziendale non subordina l’erogazione del premio al conseguimento di un risultato incrementale bensì al rag- giungimento di un dato stabile (nel caso di specie utilizzo degli impianti e il rapporto paia prodotte e media del personale) ed al termine del periodo congruo si registra comunque un incremento di produttività rispetto al periodo precedente, si potrà beneficiare della detassazione. Pertanto, anche se nell’accordo aziendale non è espressamente indicato il parametro di riferimento per il migliora- mento degli obiettivi da raggiungere, laddove si registri comunque un incremento, il premio potrà beneficiare del regime agevolato previsto dalla legge di stabilità 2016. RISPOSTA dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 143 del 28 dicembre 2018. Detassazione premio di risultato - Art. 1, commi 182 a 189, legge di stabilità 2016 e successive modifiche - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Quesito La società istante ha sottoscritto nel 2016 un contratto aziendale di secondo livello con la rappresentanza sindaca- le unitaria e le associazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in ottemperan- za alle disposizioni di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto è stato regolarmente depositato in via telematica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto come previsto dalle disposizioni del decreto del 25 marzo 2016. Il contratto aziendale prevede l’erogazione di un premio di risultato legato ad obiettivi di produttività, efficienza e riduzione dell’assenteismo, così come previsto dall’art. 1, commi 182 a 189, della legge di stabilità 2016 e successive modifiche.

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