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TFR in busta paga

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ha previsto, per i periodi di paga 1.1.2015-30.6.2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori agricoli, possano chiedere di percepire la quota maturanda di TFR mensilmente in busta paga, compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare.
La scelta è irrevocabile fino al 30.06.2018 e può essere effettuata dal lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015, con il regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

 

 D.P.C.M. n. 29 del 20 febbraio 2015
 Guida operativa: "Il TFR in busta paga – Qu.I.R.”


 
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