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Fondo di solidarietà residuale

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La legge 92/2012 c.d. Riforma Fornero ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'attivazione di un fondo di solidarietà residuale per assicurare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa  in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.

Il Fondo è stato istituito presso l'Inps con il decreto del 7 febbraio 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 le aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, con una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare il contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Ambito di applicazione
Il decreto ministeriale non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma ne prevede l'istituzione per le "imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale". Rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria.

In particolare, il Fondo residuale non si applica, per i settori rappresentati da Confcommercio, alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti; alle agenzie di viaggio e turismo compresi i tour  operator, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, che già usufruiscono della CIGS.

Requisito dimensionale del datore di lavoro
Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Contribuzione
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

  • un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro (0,33%) ed un terzo a carico del lavoratore (0,17%);
  • un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (Le prestazioni potranno essere erogate solo dal 2020).

Le aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014

 Circolare Inps n. 100 del 2 settembre 2014

 Messaggio Inps n. 6897 dell'8 settembre 2014


 
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