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Gentilissimi associati,

dal 1° di gennaio 2025 è scattato l’obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata, PEC – in aggiunta alle norme già vigenti per le Società e le Ditte Individuali – anche quello personale degli Amministratori, Soci amministratori e Liquidatori di Imprese costituite in forma societaria (tutte!), a prescindere dalla data di costituzione e dalla nomina.

Tale obbligo è in capo al singolo soggetto che ha tale incarico, pertanto trattasi di adempimento personale derivante dalla assunzione dell’incarico di amministratore/Liquidatore.

Di seguito, si fornisco, in forma sintetica, gli aspetti principali ed operativi ai fini dell’introduzione di tale adempimento. Tale comunicazione viene inviata adesso perché solo adesso sono stati emanate le linee guida generali e si è concluso l’iter di preparazione dei sistemi informatici delle CCIAA.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

  1. per le Società di Persone - Società in nome collettivo (SNC), Società in Accomandita semplice (SAS), Società Semplici che svolgano attività d’Impresa;
  2. per le Società di Capitali – Società per Azioni (SPA), Società in Accomandita per Azioni (SAPA), Società a responsabilità limitata, anche semplificata (SRL – SRLS), Reti di impresa con soggettività giuridica;
  3. Società Cooperative;
  4. Società Consortili (secondo l’orientamento della Camera di Commercio di Milano Lodi Monza Brianza).

 

SOGGETTI ESCLUSI

  1. Società di Mutuo soccorso;
  2. Società semplici non rivolte allo svolgimento di un’attività imprenditoriale (ad es. attività di revisione contabile).

 

SOGGETTI NON TENUTI ALL’ADEMPIMENTO

  1. I soggetti che amministrano attività imprenditoriali svolte con una diversa forma giuridica (es. gli amministratori di consorzi, di contratti di rete (reti di imprese non dotate di soggettività giuridica), di GEIE, di Associazioni, di Fondazioni, di Enti pubblici economici, di Aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP));
  2. i preposti di sede secondaria di Società Estera, in quanto non sono qualificabili come Amministratori della stessa.

 

Qualora i soggetti esonerati decidano di presentare liberamente una pratica di sola comunicazione PEC dell'Amministratore, la pratica dovrà essere regolarizzata con un importo di 30 euro di diritto e l'imposta di bollo, in quanto ritenuta “Variazione dei dati del domicilio”.

 

ESENZIONE PAGAMENTI

La mera comunicazione del domicilio digitale dell’Amministratore (o del Socio Amministratore di Società di Persone) è esente dall’imposta di bollo e dal diritto di segreteria.

L’esenzione dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria è valida anche in caso di richiesta da parte del sistema dell’aggiornamento del codice di avviamento postale (CAP) all’interno del riquadro del domicilio.

 

TERMINI DI SCADENZA

Non è espresso alcun termine entro il quale comunicare la PEC degli Amministratori.

La legge non prevede un termine espresso per tale adempimento.

 

E’ bene che il domicilio digitale dell'Amministratore denunciato al Registro delle Imprese sia intestato all’Amministratore stesso ma - conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Milano Lodi Monza Brianza – può coincidere con il domicilio digitale della Società che - se non risultasse valido - inficia la spedizione telematica.

 

IMPORTANTE

  • Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’Amministratore/Liquidatore in quanto trattasi di adempimento personale.

Consiglio preventivamente la stampa di una visura camerale della Società per la quale gli Amministratori/Liquidatori ricoprono la carica, in modo da fotografare lo status aziendale del momento.

  • La domanda di iscrizione del domicilio digitale dovrà essere presentata e firmata digitalmente dallo stesso Amministratore - che deve dotarsi di dispositivo di firma digitale.
  • E’ bene che il domicilio digitale dell'Amministratore denunciato al Registro delle Imprese sia intestato allo stesso Amministratore anche se - conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Milano Lodi Monza Brianza – può coincidere con il domicilio digitale della Società.
  • Non può essere comunicato un indirizzo PEC di altra società o comunque iscritto e riferito ad altro Amministratore.
  • In caso di CDA o di pluralità di Amministratori non è possibile che un Amministratore comunichi, oltre al proprio, anche il domicilio digitale degli altri Amministratori d’Azienda.

L’adempimento resta personale e ogni Amministratore comunica solo il proprio domicilio digitale che costituisce una componente formale necessaria alla corretta iscrizione degli Amministratori nel Registro Imprese camerale.

E’ previsto e consentito che più Amministratori conferiscano incarico ad un commercialista o ad un notaio affinchè provvedano, in nome e per conto degli stessi, al deposito.

  • La domanda di iscrizione relativa alla nomina/variazione/conferma di Amministratori/Liquidatori delle Società di Capitale e delle Società di Persona -carente dell’indicazione del domicilio digitale degli stessi - comporta le sospensione del procedimento iscrittivo con richiesta di regolarizzazione. In caso di mancata integrazione l’ufficio provvederà al rifiuto della pratica.
  • Per le Società in Accomandita Semplice - SAS – sono assoggettati all’adempimento il Socio Accomandatario o i Soci Accomandatari della Società stessa.
  • Per le Società in Nome collettivo - SNC - ai fini del deposito è necessario consultare lo Statuto societario da cui si evinca la figura a cui spetta l’amministrazione dell’Azienda. In assenza di tale indicazione, saranno necessariamente coinvolti nell’adempimento tutti i Soci della SNC.
  • Nel caso di Amministratore-Persona giuridica, va comunicato il domicilio digitale della Persona giuridica-Amministratore.

La pratica deve essere firmata digitalmente dal ‘designato’ dalla Persona giuridica-Amministratore o dall’Amministratore della Persona giuridica-Amministratore (o dal commercialista incaricato).

 

Si rammenta che le informazioni sopra esposte valgono come competenza sicuramente per la Camera di Commercio di Milano per le altre si potrebbe riscontrare piccole differenza attuative.

 

Si suggerisce di prendere contatto con la segreteria Apeca Confcommercio per verificare la propria situazione e procedere con gli adempimenti necessari tel. 027750330 - WhatsApp. +39 3358248129 –Mail:apeca@unione.milano.it – web. www.apeca.it

 





 

Categoria: News
Tipologia: Camera Commercio