• Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter

Fnaarc: agevolazioni per i giovani agenti di commercio dal 1° gennaio

Previste con le modifiche al Regolamento delle Attività Istituzionali di Fondazione Enasarco  

Fnaarc (la Federazione Confcommercio degli agenti e rappresentanti di commercio) segnala che dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le modifiche al Regolamento delle Attività Istituzionali di Fondazione Enasarco. In particolare, con l’introduzione dell’articolo 5 bis, “Agevolazioni giovani agenti”, Fondazione Enasarco prevede un regime contributivo agevolato per promuovere l’ingresso e la permanenza nella professione di nuovi agenti di commercio. Questa novità, la cosiddetta Mini Riforma, era già stata approvata con nota del 26 giugno dal il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le novità previste (in dettaglio)

1. Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, è previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti di commercio che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta a Fondazione Enasarco o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia (purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni).

2. L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività, a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

3. Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti:

 a) l’aliquota contributiva di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;

 b) il minimale contributivo annuo di cui all’articolo 5, comma 4 è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari di cui al precedente comma 3. 5. L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. 

 

Per informazioni: Fnaarc Milano 027645191 info@fnaarc.milano.it

21/12/20
Categoria: Area media

Tipologia: Dalle associazioni

 
Richieste e segnalazioni