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Appalti pubblici e valutazione di equivalenza dei CCNL

L’ANAC, con Delibera n. 14 del 14 gennaio 2025, è intervenuta con una delle prime pronunce in tema illustrazione dei criteri indicati nel cd. ”Correttivo appalti” (D.Lgs. n. 209/2024) in merito al criterio di equivalenza tra CCNL.

 

Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di salvataggio ed antincendio per l’eliporto del comprensorio sanitario di Bolzano, l’ANAC si è espressa in merito al giudizio finale di non equivalenza del CCNL offerto dall’operatore (CONFSAL - ANISA) con il CCNL indicato negli atti di gara (FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI - ANGAF).

 

Nella delibera viene affermato che tale giudizio sia rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità.

 

L’Autority ritiene che, in caso di adozione di diverso CCNL indicato dalla stazione appaltante, la dichiarazione di equivalenza debba “dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili. … La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile”.

 

Tutele economiche

L’ANAC suggerisce di effettuare la valutazione di equivalenza prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:

  • retribuzione tabellare annuale;
  • indennità di contingenza;
  • Elemento Distinto della Retribuzione – EDR;
  • eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima);
  • ulteriori indennità previste.

Tutele normative

Con riferimento alla valutazione di equivalenza delle tutele normative, invece, vengono presi a riferimento i parametri relativi a:

  • la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
  • la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
  • la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
  • la durata del periodo di prova;
  • la durata del periodo di preavviso;
  • durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
  • malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità;
  • maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
  • monte ore di permessi retribuiti;
  • bilateralità;
  • previdenza integrativa;
  • sanità integrativa.

Secondo l’ANAC, che richiama anche la Circolare n. 2 del 28.07.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri pari a 2.

 

Nel caso in esame viene superato il suddetto numero di parametri e pertanto la stazione appaltante, attenendosi agli indirizzi dell’Autorità in tema di valutazione di equivalenza di tutele, ha ritenuto che il CCNL indicato dall’operatore economico non garantisse tutele equiparabili.

 

L’ANAC, in coerenza con l’argomento dell’Istanza presentata, nel corso della pronuncia ha richiamato anche il nuovo allegato I.01 (art. 4, commi 1, 2, 3, 4) introdotto con il c.d. “Correttivo Appalti”.

 

Confcommercio, nel corso dell’iter parlamentare di riforma del Codice ad opera dello stesso D.Lgs. n. 209/2024, per definire in modo  condiviso dei criteri per individuare le associazioni datoriali realmente rappresentative, il 30 novembre ’24 ha presentato un documento alle Commissioni Ambiente e Lavoro di Camera e Senato  insieme ad ABI-ANIA-CONFCOOPERATIVE-CONFINDUSTRIA e LEGACOOP, per evidenziare quali siano stati dalle stesse ritenuti più aderenti ad una verifica della maggiore rappresentatività comparata. Nel dettaglio:

  • storicità della presenza della Confederazione/Associazione nel panorama delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva;
  • rilevazione del numero dei rapporti di lavoro regolati, nell’ambito di ciascun settore produttivo o per forma di impresa, da un determinato CCNL di categoria;
  • partecipazione delle associazioni sottoscriventi il contratto, ovvero delle loro articolazioni confederali, ad organismi di rappresentanza europei ed internazionali;
  • costituzione di forme di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e fondi di formazione professionale, dando luogo ad uno strutturato sistema di welfare di prossimità sulle anzidette tematiche.

17/02/25