Decreto Milleproroghe 2025 convertito in legge
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di conversione del D.L. n. 202/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Milleproroghe).
Proroga di termini in materia di contratti a tempo determinato (articolo 14, comma 3)
La disposizione interviene sull’articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015 estendendo, sino al 31 dicembre 2025 la possibilità, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2024, di giustificare l’assunzione con contratto a termine con una motivazione di natura tecnica, organizzativa o produttiva, oltre a quella sostitutiva, individuata tra datore di lavoro e lavoratore, da dettagliare specificatamente nello stesso contratto individuale (c.d. causale).
Il meccanismo di cui sopra si applica qualora non siano state individuate specifiche causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale), rientranti nell’ambito dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
Ad esempio, nel rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024 sono state individuate specifiche causali di settore nel nuovo articolo 71 bis e, pertanto, la disposizione in commento, in via suppletiva, non si applica.
Permessi di soggiorno per sfollati dall’Ucraina (articolo 2, commi 2 e 3)
I permessi di soggiorno in scadenza al 31/12/2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea in quanto sfollati dall'Ucraina, possono essere rinnovati, previa richiesta dell’interessato, fino al 4/3/2026.
Tali permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Al momento della richiesta di rinnovo del titolare della protezione temporanea proveniente dall’Ucraina, il permesso può essere convertito per lavoro, per l’attività effettivamente svolta.
Autocertificazioni cittadini di Paesi non appartenenti all’UE (articolo 21, commi 1 e 2)
Il provvedimento abroga le disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 4-bis a 4-quinquies D.L. 5/2012, finalizzate all’equiparazione con il cittadino italiano dei cittadini di Stati non appartenenti all’UE, purché regolarmente soggiornanti in Italia, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
03/03/25