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Elevazione indennità congedo parentale all’80% per tre mesi

L’Inps, con circolare n. 95 del 26 maggio 2025, ha fornito indicazioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, apportata dall’articolo 1, comma 217 della Legge di Bilancio 2025.

 

La norma ha innalzato l’indennità per il secondo mese di congedo parentale dal 60% all’80% della retribuzione ed ha disposto l’elevazione per un ulteriore mese dal 30% all’80%, nei confronti dei lavoratori dipendenti che abbiano terminato il congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. 

 

Rimangono esclusi lavoratori autonomi ed iscritti alla gestione separata.

 

L’elevazione dell’indennità all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale, anche nei confronti di genitori adottivi o affidatari/collocatari, a condizione che i mesi fruiti siano entro il sesto anno di vita del figlio, ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

 

L’elevazione della indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

 

I tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi: la fruizione alternata tra genitori non preclude la possibilità di beneficiare nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

 

Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi, da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

 

La norma si applica ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 ed interessa genitori che terminano il congedo obbligatorio successivamente:

  • al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per il secondo mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per il terzo mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

 

Comunicato stampa


30/05/25