Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri
L’INPS, con messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti, sotto il profilo temporale, in merito al Bonus mamme previsto dall’articolo 1, c. 180 e ss., della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
La Legge di bilancio 2024 aveva previsto, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Tale esonero era stato esteso, in via sperimentale, per l’intero anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Quest’ultimo, ha cessato di avere applicazione il 31 dicembre 2024.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026, potrà essere richiesto solo l’esonero per le lavoratrici madri di tre o più figli.
Tale misura, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita, l’affido o l’adozione del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025 – 2026. In suddetti casi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, purché la lavoratrice madre sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La Legge di bilancio 2025 ha previsto, a decorrere dall’anno 2025, in favore delle lavoratrici dipendenti, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore.
Per la sua fruizione, le lavoratrici “devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo”.
La Legge di bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative all’adozione di un decreto interministeriale, pertanto, l’Istituto fornirà successive indicazioni per la gestione della misura in commento.
06/02/25