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Esonero madri con tre figli applicabile anche con lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente.

 

I commi 180 e 181 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 prevedono, per il triennio 2024-2026, una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di due figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

 

L’intervento è volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

 

Tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri, il Ministero ritiene che il beneficio contributivo possa essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri occupate con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.


11/02/25