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Indennità per trasferte e tracciabilità dei rimborsi

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, modificando l’articolo 51, comma 5, del TUIR, ha previsto che  i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente) non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono effettuati tramite sistemi di pagamento tracciabili (ossia, con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

Il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, ha modificato il comma 5, dell’articolo 51 del TUIR.

 

La nuova norma precisa che l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, riguarderà solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.


20/06/25