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Le indicazioni INPS per la fruizione del Bonus Donne

L’INPS, con circolare n. 91 del 12 maggio 2025, ha fornito le istruzioni per la fruizione del Bonus Donne, introdotto dell’articolo 23 del D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024.

Il Bonus Donne spetta in caso di assunzione di donne, di qualsiasi età, con contratto a tempo indeterminato che, alla data di assunzione, si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro

Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, nel limite massimo d 650 euro su base mensile:

  • per un massimo di 24 mesi per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 2 anni, ovunque residenti;
  • per un massimo di 24 mesi per le assunzioni effettuate dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025 di donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesiresidenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); 
  • per un massimo di 12 mesi per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro.

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 - Donne”.

Il modulo è disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025.

Per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso ossia la domanda dovrà essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

Qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

Invece, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il recupero degli arretrati può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.


19/05/25