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No alla geolocalizzazione dei dipendenti in smart working

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Newsletter n. 534 dell’8 maggio 2025, informa di aver sanzionato, con provvedimento n.135 del 13 marzo 2025, un’azienda che geolocalizzava i dipendenti in smart working.

L’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo indicato nell'accordo individuale di smart working.

In particolare, in base a specifiche procedure di controllo, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio competente con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari.

Il Garante, nel provvedimento richiamato, afferma che le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working, non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dall’articolo 4 della Legge n. 300/1970 - c.d. Statuto dei Lavoratori - e dal quadro costituzionale.

Non devono quindi essere violate le discipline in materia di protezione dei dati personali e quella in materia di controlli a distanza. L’eventuale presenza di un accordo con le rappresentanze sindacali in merito all’impiego di un determinato sistema che comporta il trattamento di dati personali dei lavoratori costituisce, condizione necessaria, ma non sufficiente, per assicurare la complessiva liceità del trattamento e il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.


12/05/25