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Premi di risultato “ad personam” sono reddito di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 77 del 20 marzo 2025, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di escludere dalla tassazione, una parte della retribuzione variabile (Mbo) che il dipendente può convertire in prestazioni di welfare, legata al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi.

 

L’articolo 51 del Tuir prevede la tassazione onnicomprensiva degli emolumenti in denaro e in natura, fatti salvi i casi specifici di benefit che non costituiscono reddito.

 

Se i benefit rispondono a finalità retributive l’esenzione non trova applicazione (risoluzione n. 55/E/20).

 

La Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che i premi di risultato fruiti attraverso i benefit, in luogo delle somme di denaro, sono detassati se i premi rientrano in quello specifico regime agevolato e la contrattazione di secondo livello consente la conversione dei premi nei benefit.

 

Nel caso in esame, le prestazioni di welfare che la società intende erogare fanno parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l'erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema appare quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del lavoratore dipendente all'azienda.

 

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come, ai fini della detassazione, occorre che i benefit siano messi a disposizione della "generalità di dipendenti" o di "categorie di dipendenti".

 

Il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione ''alla generalità dei dipendenti'' ovvero a ‘'categorie di dipendenti”, non riconosce l'applicazione delle predette deroghe ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

 

Pertanto, nel caso oggetto di interpello, non si possono applicare le disposizioni che ne consentono la detassazione perché i benefici sono destinati solo a una parte limitata dei dipendenti, non alla totalità o a categorie generiche di lavoratori.


26/03/25