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Accertamento ridotto: non basta la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti superiori a 500 euro, sono necessari la e-fattura o il documento commerciale

Si ricorda che è riconosciuta la riduzione di due anni dei termini di accertamento (art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) per i soggetti passivi che garantiscano la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro.

La suddetta disposizione, nell’individuare l’ambito applicativo del beneficio, richiama genericamente i soggetti di cui all’art. 1, D. Lgs. n. 127/2015; poiché il citato art. 1 prevede l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, non risulta chiaro se la riduzione dei termini di accertamento possa applicarsi ai soggetti che effettuano operazioni al dettaglio (art. 22, D.P.R. n. 633/1972).

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 331 dell’11 maggio 2021 ha chiarito che la tracciabilità dei pagamenti non è sufficiente per accedere al beneficio della riduzione dei termini di accertamento e che quest’ultimo può applicarsi solo a chi, oltre a garantire la tracciabilità, documenta le operazioni tramite e-fattura via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Pertanto, possono beneficiare della suddetta riduzione anche i commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi.

Sono esclusi, invece, i soggetti che non documentano le operazioni con le modalità indicate, compresi coloro che, essendo esonerati dalle suddette forme di certificazione, non vi ricorrono volontariamente (ad esempio, i soggetti in regime forfetario dovrebbero emettere fattura elettronica su base volontaria).

Ai fini del suddetto beneficio,  restano fermi gli ulteriori requisiti individuati dal D.M. 4 agosto 2016: inapplicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi; indicazione dei presupposti per l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi; necessità che tutti i pagamenti per operazioni di ammontare superiore a 500 euro siano eseguiti mediante gli strumenti individuati dal decreto medesimo (es. bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito).

L’importo di 500 euro deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione.

Nella fattispecie in esame, poiché l’istante rappresenta di fornire ai propri dipendenti servizi di mensa aziendale, con addebito di un importo forfetario in busta paga, l’Agenzia delle entrate osserva che:

  • la trattenuta in busta paga consente di rispettare il requisito della tracciabilità se il pagamento della retribuzione al dipendente e la corrispondente decurtazione avvengono con uno dei mezzi individuati dal D.M. 4 agosto 2016;
  • il beneficio può applicarsi solo se le prestazioni, pur essendo esonerate dalla certificazione, sono documentate mediante documento commerciale da emettere prima, per il “non riscosso”, all’atto di ultimazione del servizio, e poi all’atto del pagamento ovvero mediante fattura elettronica “immediata” o differita.

E’ riconosciuta, ad esempio, la possibilità di documentare le operazioni secondo una delle seguenti modalità:

  • mediante una fattura anticipata riepilogativa per i pasti che verranno forniti nel successivo trimestre, anche se addebitati mensilmente;
  • mediante una fattura differita “trimestrale”, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo all’addebito trimestrale, purché la fornitura di ciascun pasto sia accompagnata da un documento commerciale.

12/05/21