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Auto aziendali ad uso promiscuo - Tassazione – Legge n. 60 del 24 aprile 2025

Sulla Gazzetta ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025 è stata pubblicata la legge n. 60 del 24 aprile 2025, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.

Il cd. decreto “bollette” è stato convertito in legge.

Di seguito si illustra esclusivamente la disposizione fiscale introdotta in sede di conversione in legge.

Perimetro della maggiore tassazione dei veicoli aziendali più inquinanti assegnati ai dipendenti come fringe benefit (articolo 6, comma 2-bis)

La legge in esame ha previsto una “clausola di salvaguardia” per garantire che il passaggio verso il nuovo sistema di tassazione per le auto aziendali ad uso promiscuo, previsto dalla legge di Bilancio 2025, avvenga in modo graduale senza pregiudizio delle scelte effettuate nel 2024 sulla base della tipologia di veicolo.

In particolare, i nuovi criteri di tassazione dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti come fringe benefit, introdotti dalla legge di bilancio 2025, non si applicano per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Nelle suddette ipotesi si continuerà ad applicare la normativa previgente.

In particolare, ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, gli autoveicoli per uso promiscuo e gli autocaravan indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo, continua ad essere considerato il 25% anziché il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio convenzionale.

Inoltre, sono confermati gli aumenti di tale percentuale del 25%, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, nel modo seguente:

  • 30% con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • 40% per l’anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall’anno 2021 con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • 50% per l’anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall’anno 2021 con valori di emissione superiori a 190 g/km.

06/05/25