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Cessione di beni facilitate dalle interfacce elettroniche – Rimborso IVA - Chiarimenti

Si ricorda che il DL. n. 83/2021, nel recepire gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995, ha previsto nuovi obblighi per le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza al fine di coinvolgerle nella riscossione dell'imposta.

Dal 1° luglio 2021 è stata, infatti, introdotta una presunzione in base alla quale le seguenti operazioni si considerano effettuate dal soggetto passivo che le "facilita", tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, un mercato virtuale, una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi (art. 2-bis, DPR n. 633/72):

  1. vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (art. 38-bis, co. 2 e 3, Dl. n. 331/93), nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  2. vendite a distanza intra-Ue (art. 38-bis, co. 1 e 3, Dl. n. 331/93) e cessioni di beni interne a uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione nei confronti di privati consumatori nell'UE.

Il soggetto passivo che "facilita", tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le predette cessioni di beni si considera come cessionario e rivenditore di detti beni.

Per effetto della finzione giuridica, la cessione B2C facilitata viene scissa, ai fini dell'IVA, in due operazioni:

  • una cessione B2B dal c.d. "fornitore indiretto" alla piattaforma;
  • una cessione B2C dalla piattaforma al privato acquirente.

Con la risposta in esame viene ribadito che le vendite a distanza intra-Ue e le cessioni “nazionali” effettuate, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 1, lett. a), DPR n. 633/72, verso l’interfaccia elettronica sono esenti da IVA (art. 10, co. 3, DPR n. 633/72) ma consentono al “fornitore indiretto” di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti (art. 19 comma 3 lett. d-bis) del DPR 633/72).

Inoltre, l’Agenzia delle entrate specifica che le modifiche normative recate dal suddetto DL. n. 83/2021 non hanno modificato gli artt. 30 e 38-bis, DPR n. 633/72 riguardanti il rimborso dell’IVA.

In particolare, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all’atto della presentazione della dichiarazione, quando “a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter;” (art. 30, co. 2, DPR n. 633/72).

Tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione. Devono, pertanto, computarsi anche le operazioni legate alla suddetta finzione giuridica tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di una interfaccia elettronica.


26/04/22