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Concordato preventivo biennale - FAQ dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2025 – Chiarimenti

In data 28 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale mediante la pubblicazione di alcune FAQ sul proprio sito.

Faq del 28 maggio 2025. Si chiede se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell'acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell'imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.

L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati».

In forza del dato letterale della norma si ritiene, quindi, che l'acconto, per il periodo d'imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo d'imposta precedente (2024). Si ritiene, inoltre, che ai fini della determinazione dell'acconto non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata a imposta sostitutiva.

Faq del 28 maggio 2025 - Si chiede di sapere se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l'ipotesi di cessazione prevista all'art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.

L'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall'applicazione del CPB. Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l'art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che "la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata.


30/05/25