Concordato preventivo biennale – Ravvedimento operoso speciale – Istruzioni per soci e società - Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 9 gennaio 2025
Come noto, è stata introdotta la possibilità per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024 o entro il maggior termine del 12 dicembre 2024, al concordato preventivo biennale, di avvalersi di un ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024, il cd. decreto “Omnibus”, convertito dalla L. n. 143/2024).
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 50/2024 ha istituito i codici tributo per permettere il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta da coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022.
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione in esame ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui, nell’ambito del concordato preventivo biennale, ad aderire al particolare regime di ravvedimento siano società o associazioni (articoli 5, 115 e 116, TUIR).
Versamenti da parte di soci o associati
Con il provvedimento del 4 novembre 2024 (vedi ns. Fisco news n. 89/2024) l’Agenzia delle entrate ha previsto che per le società e associazioni di cui all’art. 5, TUIR ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116, TUIR, l’opzione per il ravvedimento deve essere esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati”.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, nel modello F24, all’interno della sezione “Contribuente” vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato.
Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, invece deve essere indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Con l’occasione tale codice è stato ridenominato “Contribuente – Società”.
Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.
Versamenti eseguiti da società o associazioni
Per i redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
In tal caso, nel modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.
13/01/25