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Concordato preventivo biennale: niente visto di conformità per i crediti IVA 2025 – FAQ dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025

Come noto:

  • sono riconosciuti, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, i seguenti benefici:
  • esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70.000 euro;
  • esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui (art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017);
  • per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, sopra elencati (art.19, comma 3, D. lgs. n. 13/2024).

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ritiene che i soggetti interessati possano avvalersi di tali benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, in quanto l’adesione al CPB è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA.

Non si verifica in questo caso quel “gap” temporale tra presentazione della dichiarazione IVA e modelli ISA che giustifica l’applicazione differita delle predette agevolazioni ai fini IVA per chi ottiene determinati punteggi ISA.

Nel caso di specie, quindi, in cui l’adesione al concordato preventivo biennale è effettuata nel 2024, il beneficio dell'esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno di imposta 2024.

Il beneficio in esame, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al CPB, può essere inteso con il limite più elevato di 70.000 euro.


26/02/25