Concorsi e operazioni a premio per le scuole – Applicazione ritenuta alla fonte
Sono redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali (Art. 67, co. 1, lett. d), DPR n. 917/1986).
I predetti premi e vincite costituiscono reddito
Sono previste modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui suddetti premi e vincite, differenziando l'aliquota in relazione alle diverse tipologie di premio.
In particolare, i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte (Art. 30, DPR n. 600/1973).
La disciplina fiscale sopra analizzata va coordinata con le disposizioni, a carattere non tributario, contenute nel DPR n. 430/2001; in particolare tale norma prevede le fattispecie che non si considerano concorsi o operazioni a premio e dispone che sono escluse le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene che sui premi erogati ad una scuola pubblica vincitrice di un concorso, non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta, prevista dal predetto articolo 30 del DPR n. 600/1973 (risposta dell’Agenzia delle entrate n.114 del 21 aprile 2020).
22/04/20