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Contributo a fondo perduto – Chiarimenti

Come noto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per le imprese che hanno registrato una significativa riduzione del “fatturato” di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (vedi art. 25, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020, da ultimo ns. fisco news n. 108/2020).

In presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma (es. ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, ecc.), il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L’Agenzia delle entrate con diverse risposte ha precisato alcune interpretazioni:

·  Nei casi di riorganizzazione aziendale, sia per soglia annuale sia per la riduzione del fatturato, si fa riferimento ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).

Una società che ha realizzato un’operazione di fusione per incorporazione, per determinare correttamente la soglia di accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto alle aziende che non superano i 5 milioni di fatturato, dovrà sommare i ricavi propri e quelli dell’azienda incorporata. Anche per l’altra condizione di accesso al contributo in esame, in base alla quale l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello relativo ad aprile 2019, si dovranno sommare i dati di entrambe le società (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 467 del 13 ottobre 2020).

 

·  Ipotesi di liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020: accesso al contributo

In relazione al suddetto contributo a fondo perduto, per le società in liquidazione, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) non è consentito fruire del contributo in esame, in quanto l’attività risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/2020 ha specificato, invece, che è consentita la fruizione del suddetto contributo per le società la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020 (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 476 del 16 ottobre 2020).

 

·  Distributori di carburante - Condizioni di accesso

In relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi (5 milioni di euro), per i distributori di carburante è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'art. 18, co. 10, D.P.R n. 600/1973. Pertanto, la soglia massima dei ricavi deve essere determinata assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 477 del 16 ottobre 2020).

 

·  Determinazione dei requisiti di accesso in ipotesi di più attività svolte

Per una società, con prevalente attività di fitto e gestione di immobili di proprietà con “secondaria” attività avviata a novembre 2019 di gestione di una casa vacanze, tutti i risultati delle attività svolte partecipano al calcolo. L’Agenzia delle entrate ha affermato quanto sopra esposto già con la  circolare n. 22 del 21 luglio 2020, dove ha precisato che un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 478 del 16 ottobre 2020).


20/10/20