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Contributo a fondo perduto: cessioni di beni strumentali

Come noto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per le imprese che hanno registrato una significativa riduzione del “fatturato” di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (vedi art. 25, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020).

In presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma (es. ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, ecc.), il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • nel calcolo del fatturato devono essere incluse le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica IVA del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020, avendo riguardo al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972);
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili (circ. n. 15/2020);
  • la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2).

Pertanto si ritiene che la fattura relativa alla cessione dell’immobile strumentale, ove abbia partecipato alla liquidazione IVA del mese di aprile 2019, debba essere inclusa nel calcolo della riduzione del fatturato ai sensi dell’art. 25, comma 4, D.L. n. 34/2020 (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 518 del 2 novembre 2020).


04/11/20