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Contributo a fondo perduto: istituiti i codici tributo per la restituzione del contributo stesso

Come noto, il cd. decreto “Rilancio” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto per le imprese che hanno registrato una significativa riduzione del “fatturato” di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (vedi art. 25, D.L. n. 34/2020 e per un esame completo da ultimo ns. fisco news n. 81/2020).

Al proposito, si ricorda che in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma (es. ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, ecc.), il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il provvedimento Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 ha stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con il mod. F24; è esclusa la compensazione “orizzontale” con altri crediti fiscali (vedi ns. Fisco news n. 78/2020).

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni che si applicano in misura ridotta per effetto del ravvedimento operoso (vedi art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).

E’ possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

In particolare, la rinuncia può essere trasmessa direttamente o tramite intermediario anche oltre il termine del 13 agosto 2020 (o 24 agosto 2020 nel caso dell’erede) e comporta la restituzione del contributo (se erogato). 

Per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
“8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;


“8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;


“8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:


- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;


- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.37 del 26 giugno 2020).


29/06/20