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Credito d’imposta ricerca e sviluppo – Domanda per il riversamento - Proroga

Come noto, è stato previsto che i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Art. 3, Dl. n. 145/2013), maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possano effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 5, co. 7 - 12, Dl. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021).

In particolare, oggetto della regolarizzazione sono gli importi indebitamente fruiti a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è, invece, escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

La domanda doveva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024:

  • direttamente dal contribuente;
  • da un intermediario abilitato ad Entratel.

L'importo del credito doveva essere riversato senza compensazione mediante modello F24, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il:

  • 16 dicembre 2024;
  • 16 dicembre 2025;
  • 16 dicembre 2026.

In caso di pagamento rateale erano dovuti gli interessi legali dal 17 dicembre 2024.

Tuttavia, l’art. 19 del DL 14 marzo 2025 n. 25 ha prorogato i termini, stabilendo che:

  • il termine di presentazione per la domanda di accesso alla procedura di riversamento del credito ricerca e sviluppo è riaperto sino al 3 giugno 2025;
  • il pagamento delle somme può avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025, oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. Se l’atto di recupero del credito è definitivo quando si è presentata l’istanza bisogna riversare tutto entro il 3 giugno 2025.

È stato, inoltre, stabilito che nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025.


18/03/25