Esportatori abituali: definite le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode
Come noto i soggetti esportatori abituali, effettuando operazioni con l’estero, maturano e costituiscono un “plafond”, che può essere utilizzato per realizzare acquisti di beni e/o servizi senza applicazione dell’IVA, previa dichiarazione d’intento.
La legge di bilancio 2021 ha introdotto un sistema di blocco automatico all’emissione di nuove dichiarazioni d’intento nel caso in cui si riscontrino irregolarità in capo al contribuente, al fine del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA.
In particolare i soggetti esportatori abituali che intendono avvalersi del regime di non imponibilità IVA, previa presentazione della dichiarazione d'intento, saranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate.
All’esito dei suddetti controlli, potrebbero essere invalidate le lettere d’intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove (art.1, c. 1079-1083, L. n. 178/2020).
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento in esame ha definito i criteri per la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come previsto dalla citata legge di bilancio 2021.
Le valutazioni dell’Agenzia delle entrate sono rivolte a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale ed è possibile l’incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e in altre banche dati pubbliche o private.
La valutazione del rischio è fondata su:
- un’analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse;
- specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- l’individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- l’individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
Fermo restando i successivi controlli ordinari (art. 51, D.P.R n. 633/1972) la procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate; sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.
Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.
In concomitanza con la procedura d’invalidazione, l’Agenzia delle entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In questo caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
La presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA in forza di una dichiarazione d’intento (art. 8, c. 1 lett. c), D.P.R. n. 633/72), occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria riportando:
- nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno "/". In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Viene stabilito, infine, che l’invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI recante il titolo di non imponibilità IVA (art. 1, c. 1181, L. n. 178/2020).
Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.
(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021).
03/11/21