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Fattura elettronica – Aggiornamento tracciato xml - FAQ Agenzia delle entrate

Come noto, l’Agenzia delle entrate ha adottato le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.) del tracciato xml, intervenendo, in particolare, sulle codifiche “Tipo Documento” e “Natura” (per un esame completo vedi ns. Fisco news n. 129/2020).

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19, l’Agenzia delle entrate ha modificato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica:

  • dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
  • dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020.

È stato precisato che una fattura elettronica / comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020, che venga trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) il 10 gennaio 2021, non verrà scartata, anche se redatta sulla base delle specifiche tecniche che cessano di avere validità dal prossimo anno.

Diversamente, una fattura elettronica / comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato (FAQ dell’Agenzia delle entrate n. 149 del 15 ottobre 2020).

Si ricorda che, in ogni caso, è possibile emettere fattura elettronica “immediata” entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, co.4, DPR n. 633/1972).

Qualora la trasmissione avvenga oltre il suddetto termine di dodici giorni, il documento si considera emesso tardivamente con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, D.lgs. n. 471/97, in misura pari a un importo:

  • tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
  • tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

20/10/20