• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Giurisprudenza - Detrazione IVA ammessa solo se il mancato avvio dell’attività non dipende dal soggetto passivo

Come noto, in generale, il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata in rivalsa sorge, in capo ai soggetti passivi d'imposta, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972).

Ai fini della detraibilità dell'imposta, i beni e/o servizi acquistati devono:

  • essere destinati all'esercizio dell'attività d'impresa del soggetto passivo (c.d. "requisito di inerenza");
  • afferire ad operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione dell'imposta (o ad esse assimilate).

La Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alla detrazione IVA può essere riconosciuto al soggetto passivo anche in relazione ad acquisti per attività preparatorie cui non fa seguito il concreto svolgimento dell’attività economica, purché i beni e servizi acquisiti, anche se non inseriti immediatamente nel ciclo produttivo, siano necessari all’organizzazione dell’impresa o funzionali all’iniziativa economica programmata, nonché a condizione che il mancato utilizzo dei beni o servizi sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia.

 

(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4931 del 25febbraio 2025)


03/03/25