Giurisprudenza - IVA detraibile anche se il contratto è nullo
Nel caso in cui il contratto relativo alla cessione di un bene sia nullo sulla base del diritto civile, al cessionario, soggetto passivo, non è negata la possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA, salvo che sia dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare la cessione come fittizia o nell’ipotesi in cui l’operazione, se effettivamente realizzata, tragga origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto.
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ha contestato a un soggetto passivo la detrazione dell’IVA sull’acquisto di un centro commerciale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria l’atto notarile di cessione doveva essere dichiarato nullo in quanto il notaio rogante era il fratello di una socia delle società parti del contratto.
In base all’art. 28, L. 89/2013, infatti, il notaio non può ricevere o autenticare atti “se v’intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado”.
La Cassazione ricorda che secondo la giurisprudenza Ue (Corte di Giustizia 25 maggio 2023 causa C-114/22) è illegittimo il divieto del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il solo fatto che l’operazione economica imponibile è viziata dalla nullità.
Va, invece, negata la possibilità di detrarre l’imposta:
- se non è stata fornita la prova dell’effettiva realizzazione della cessione o della prestazione,
- quando sia individuata una “fattispecie abusiva del diritto” o, comunque,
- nel caso in cui l’operazione tragga origine da un’evasione.
Nella fattispecie in esame, i giudici di legittimità rilevano che la sentenza di appello non ha compiuto, se non in modo parziale, tali valutazioni, limitandosi a considerare che la nullità dell’atto ai fini civilistici non avrebbe avuto rilevanza sul piano del diritto tributario.
(Sentenza della Corte di Cassazione n. 16279 depositata il 12 giugno 2024)
13/06/24