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Giurisprudenza - Notifica a mezzo PEC - Casella di posta non attiva/non valida- Secondo tentativo di notifica

Come noto, nel caso in cui la casella PEC del destinatario dell’atto abbia problemi di ricezione, la norma prevede un secondo tentativo, da parte dell’ufficio, decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se il secondo tentativo non va a buon fine o se l’indirizzo risulta cessato o non valido, la notifica si esegue mediante deposito telematico nell’area riservata del sito di Infocamere, e pubblicazione sul sito di avviso per una durata di 15 giorni.

L’ufficio dà inoltre notizia della notificazione a mezzo di raccomandata A/R (art. 60, co. 4, D.P.R. n. 600/1973).

Se si tratta di soggetti non tenuti a dotarsi di casella PEC, la notifica avviene secondo le forme ordinarie in modalità cartacea.

Il contribuente non tenuto a possedere una PEC può, tuttavia, comunicare all’Amministrazione finanziaria un indirizzo PEC per le notifiche; anche quando si verifica ciò, la notifica via PEC rimane una facoltà per la parte pubblica.

Le disposizioni sopra illustrate sono confluite nell’art. 60-ter per effetto del D. Lgs. n. 13/2024 (decreto sull’accertamento).

Si ricorda che ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, il perfezionamento della notifica a mezzo PEC si ha per il notificante, quando il gestore genera la ricevuta di accettazione, mentre per il notificatario alla data di avvenuta consegna contenuta nel messaggio generato dal gestore (art. 60-ter, co.4, D.P.R. n. 600/1973).

Secondo la Suprema Corte la necessità di effettuare un secondo tentativo di notifica a mezzo PEC decorsi sette giorni dal primo invio è previsto solo nel caso di casella PEC satura e non anche nel caso di casella PEC non attiva/non valida.

 

(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3703 del 13 febbraio 2025)


04/03/25