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ISA 2025: approvati 172 modelli con le specifiche per l’invio

Come notoil giudizio di affidabilità fiscale espresso dagli ISA presuppone la compilazione, tramite apposito software, della comunicazione dei dati rilevanti (c.d. modelli ISA) che costituisce parte integrante del modello REDDITI.

Nei modelli ISA sono indicati:

  • i dati contabili e strutturali riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento;
  • gli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente (c.d. "precalcolate ISA").

Le imprese in regime di contabilità semplificata sono tenute a indicare il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino. Inoltre, è prevista una specifica sezione nel quadro F (dati contabili impresa) in cui riportare i componenti positivi e negativi interessati dalla disciplina transitoria operante in caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, e viceversa.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 17 marzo 2025 ha approvato 172 modelli, insieme alle relative istruzioni, per comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2024.

I suddetti modelli sono disponibili online sul sito dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 17 marzo 2025.

Sono tenuti all’invio i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, indicati nella Tabella 1 allegata alle istruzioni Parte generale del provvedimento stesso e che non presentano una specifica causa di esclusione, di cui viene fornito un elenco delle stesse istruzioni (ad esempio, chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno oppure chi dichiara ricavi o compensi superiori al limite stabilito per il relativo ISA).

Inoltre, anche se esclusi dall’applicazione degli ISA, sono tenuti all’adempimento coloro che:

  • esercitano due o più attività di impresa non rientranti nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale, quando i ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti nell’indice relativo all’attività prevalente superano del 30% del totale dei ricavi dichiarati
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA.

Al solo fine di acquisire le informazioni utili all’elaborazione dei relativi ISA, è prevista la compilazione del modello per le società tra professionisti e avvocati, le cui attività sono classificate sotto determinati codici (tra cui ingegneria, commercialisti, consulenti del lavoro, e altri servizi professionali).

I contribuenti che utilizzano l’applicativo “RedditiOnLine” possono direttamente importare i dati riportati nei modelli nel software per l’applicazione degli ISA, avvalendosi di un apposito sistema informatico di precompilazione.

Questo dove c’è corrispondenza tra i dati contabili presenti nel modello Redditi 2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli Isa 2025.

I modelli, infatti, devono essere inviati direttamente o avvalendosi di incaricati autorizzati alla trasmissione, insieme alla dichiarazione dei redditi, in via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025.

In particolare, l’allegato 1 si riferisce alle specifiche tecniche cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati, rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, da dichiarare con i modelli Redditi 2025.

L’allegato 2 riguarda la procedura di controllo della coerenza tra i dati dei modelli Redditi 2025 e quelli indicati nei modelli Isa.

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche e ai controlli di coerenza saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito.


21/03/25