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ISA – Regime premiale – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) si applicano alle attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali è stato elaborato il relativo modello e forniscono un giudizio di sintesi sull'affidabilità del contribuente espresso su una scala da 1 a 10.

Al raggiungimento dei punteggi di affidabilità fiscale definiti annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i seguenti benefici (art. 9-bis, co. 11, del DL n. 50/2017, come modificato dall'art. 14 del D.lgs. n. 1/2024):

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70 mila euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA, per un importo non superiore a 70mila euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

Con il provvedimento in esame sono definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può riconoscere il regime premiale per l’annualità di imposta 2024, ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Per quanto riguarda l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso Iva che non superano i 70mila euro annui, nel provvedimento sono definite e illustrate due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

Con riferimento ai termini di decadenza per l’attività di accertamento, questi sono ridotti di un anno per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2024.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

Infine, per quanto concerne l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024, questa è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità almeno pari a 9 per lo stesso periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2025)


15/04/25