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Imposta di bollo solo telematica per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

  • risulti aggiornato sui supporti elettronici;
  • sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza (art. 7, co. 4-quater, D.L. n. 357/1994).

Nella fattispecie in esame, facendo riferimento alla suddetta norma, l’istante intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)”, utilizzando, alternativamente, il modello F23 (con codice tributo “458T”) oppure il modello F24 (codice tributo “1552”).

L’Agenzia delle entrate riconosce la portata innovativa dell’art. 12-octies, D.L. n. 34/2019 che, intervenendo sul citato art.7, comma 4-quater, D.L. n. 357/1994, ha esteso l’operatività della norma dai soli registri IVA a qualsiasi registro contabile.

Attraverso tale disposizione diventa possibile derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva, adempimenti che, di regola, sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

In merito all’imposta di bollo, per i registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo l’imposta di bollo è:

  • dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti (art. 16 della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72);
  • assolta prima che il registro sia posto in uso, cioè prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. Agenzia entrate n. 92/2001, § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. Agenzia entrate nn. 9/2002, § 8.2, e 64/2002);
  • versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.

Per i registri tenuti in modalità informatica l’imposta di bollo è:

  • dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. Agenzia entrate n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6, D.M. 17 giugno 2014) (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 346 del 17 maggio 2021).

20/05/21