Imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette all’imposta di bollo
Nella fattispecie in esame, un ente, nell’ambito della propria attività, emette fatture esenti da IVA nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato.
Si ricorda che tali fatture, essendo esenti da IVA, risultano soggette all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo (principio di alternatività IVA-bollo) e, inoltre, trattandosi di fatture emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di Amministrazione statale, si applica quanto previsto dall’art. 8 del DPR n. 642/72 secondo cui “Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario”.
Viene richiesto se alle quietanze di pagamento, che vengono rilasciate con apposito documento distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo, possa essere applicata l’esenzione prevista dalla nota 2, lett. b), art. 13 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972.
Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ricorda che la quietanza è un diritto del debitore, sancito dall’art. 1199 c.c., ove dispone che il “creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.
Sotto il profilo fiscale, l’Amministrazione finanziaria rileva che, ai sensi dell’art. 13, co.1 della Tariffa allegata al DPR n. 642/72, l’imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare:
- per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
- per le “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Questa regola subisce, però, alcune eccezioni, individuate dalla Nota 2 del medesimo articolo 13, che esclude la debenza del bollo:
- se la somma non supera 77,47 euro;
- per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, richiamando la precedente risposta del 5 febbraio 2020 n. 21, precisa che, se la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo, risulta a sua volta assoggettata al tributo, in quanto non opera l’esclusione prevista dalla Nota 2, lett. b), art. 13 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972; per usufruire del beneficio occorre, quindi, che la quietanza sia fisicamente annessa al documento già tassato.
L’Agenzia delle entrate, infine, descrive le due modalità previste per effettuare l’adempimento:
- mediante intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- in modo virtuale, tramite pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell’art. 15 del DPR 642/72.
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 124 del 5 giugno 2024)
06/06/24