• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Misure urgenti in materia di termini normativi – Legge n. 15 del 21 febbraio 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la legge n. 15 del 21 febbraio 2025, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Il decreto-legge n. 202/2024 (il cd. decreto “Milleproroghe”) è stato convertito in legge.

La legge in esame entra in vigore il 25 febbraio 2025.

Con la presente circolare si analizzano esclusivamente le disposizioni di natura fiscale introdotte in sede di conversione in legge.

Aiuti di Stato Covid-19 e Imu (art. 3, c. 1-2)

È confermata la proroga al 30 novembre 2025 per la registrazione, negli archivi nazionali relativi agli aiuti di Stato, delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19, con esclusivo riferimento all’Imu.

Viene ampliata dal 30 novembre 2025 al 31 dicembre 2025 la proroga delle disposizioni relative al periodo transitorio durante il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu), non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi (art. 31-octies, c. 1, D.L. n.137/2020).

Divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (art. 3, c. 6)

È stato ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Ts.

I soggetti interessati sono strutture sanitarie pubbliche, istituti di ricovero medici, farmacisti, veterinari, eccetera, individuati dall’art. 3, c. 3, Dlgs. n. 175/2014, e da successivi decreti ministeriali.

Rinvio del regime di esenzione Iva per gli Enti del Terzo Settore (art. 3, c. 10)
Rimane confermata la proroga al 1° gennaio 2026  per l’avvio del nuovo regime di esenzione Iva previsto per gli enti associativi (art. 5, c. 15-quater, D.L. n. 146/2021).

In attesa della revisione della disciplina Iva per gli enti del terzo settore prevista dalla legge delega di riforma fiscale, il nuovo regime si è reso necessario per superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’Iva le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica, dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e come da finalità istituzionali.

Pertanto, era stato modificato l’articolo 10,D.P.R. n. 633/1972 per rendere esenti dall’imposta queste operazioni, precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

La norma riguarda, più specificamente, associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. 

Riammissione alla rottamazione quater (art. 3-bis, c. 1 e 2)

I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata della rottamazione-quater, sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi.

Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2025, con le modalità che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

La dichiarazione può essere integrata entro la stessa data del 30 aprile 2025 e deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria.

Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e vanno versate:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
  • nel numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 per le prime due rate; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 per le rate successive.

L’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

Scadenze fiscali (art. 3-bis, c. 3-5)

Per il 2025 i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo 2025.

Sono rinviate dal 15 al 30 aprile 2025 sia la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni dei redditi e Irap, sia la data entro la quale devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, D.lgs. n. 13/2024).

Credito d’imposta Transizione 5.0: termine di realizzazione degli investimenti ammessi (art. 13, c. 1-quinquies)

Come noto, è stato stabilito il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0” (art. 38, D.L. n. 39/2024 convertito dalla L. n. 56/2024).

Il credito d’imposta Transizione 5.0 viene riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Viene mantenuta la spettanza dell’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che da questa data al 31 dicembre 2025 investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici (art. 38, D.L. n. 19/2024.

Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, rideterminati dall’articolo 1, commi 427-429, L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025):

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

26/02/25