Novità su imposta di registro e altri tributi – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 14 marzo 2025
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, recante:” Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori”.
Come noto, sono state introdotte rilevanti novità in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori diversi dall’IVA, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025 (D. lgs. n. 139/2024).
In particolare, le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate esamina le novità introdotte dalle recenti disposizioni legislative, fornendo così le prime istruzioni operative.
In particolare, la citata circolare si sofferma sulle novità in materia di:
- imposta di registro,
- imposte ipotecaria e catastale,
- imposta di bollo e imposta sostitutiva mutui,
- tasse per i servizi ipotecari e catastali e relative ai tributi speciali.
Di seguito si analizzano esclusivamente i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame, rinviando per un esame completo al seguente link.
Imposta di registro
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 41, D.P.R. n. 131/1986 assume portata generale il principio di autoliquidazione dell’imposta.
La liquidazione spetta direttamente ai soggetti obbligati al pagamento della stessa e non più all’ufficio, salvo specifiche ipotesi tassativamente previste (rappresentate dagli atti giudiziari e dagli atti per i quali è prevista la registrazione a debito).
Sotto il profilo del controllo, gli uffici procedono sulla base degli elementi desumibili dall’atto e in conformità a quanto stabilito dall’art. 20, D.P.R. n. 131/1986, anche avvalendosi di procedure automatizzate.
Laddove dai riscontri emerga la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’ufficio procede alla notifica di un avviso di liquidazione recante l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione (articolo 13, D. lgs n. 471/1997), nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Il pagamento effettuato entro il termine di sessanta giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della suddetta sanzione amministrativa.
Cessione d’azienda
Per la cessione di azienda, la circolare in esame evidenzia l’avvenuta codificazione del principio secondo cui è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono il complesso ceduto, a condizione che, in forza di una specifica ripartizione indicata o nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
Il legislatore ha previsto che la congruità della suddetta ed eventuale, ripartizione del corrispettivo, sia soggetta a controllo da parte dell’ufficio, stabilendo altresì che, in assenza di puntuale ripartizione, l’operazione sarà tassata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.
Per la modalità di determinazione dell’imponibile da assumere come base di calcolo per la determinazione dell’imposta, deve essere assunto il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed escluse le unità da diporto e i veicoli iscritti al Pra.
Per la componente passiva da portare a scomputo, occorre considerare le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.
Contratti preliminari
La riforma ha uniformato l’aliquota applicabile agli acconti non soggetti a IVA a quella applicabile alle caparre confirmatorie (0,5%) accantonando la “vecchia” aliquota del 3% prevista per gli acconti fino al 31 dicembre 2024.
Inoltre, la riforma ha stabilito che, in ogni caso, l’imposta proporzionale applicata al compromesso non può superare quella dovuta al contratto definitivo, in tal modo evitando ai contribuenti di dover chiedere il rimborso dopo la stipula del definitivo ove (ad esempio) questo risultasse imponibile a IVA (e soggetto, quindi, a registro fisso).
Provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi
E’ stato introdotto, in deroga al principio generale ispirato al meccanismo della solidarietà paritaria tra condebitori, un sistema, per effetto del quale il Fisco deve dapprima avviare l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale (rispettivamente, parte condannata alle spese o debitore ingiunto) e solo in via sussidiaria, qualora tale azione si riveli infruttuosa, rivalersi nei confronti degli altri soggetti coobbligati (art. 57, co.1.1, D.P.R. n. 131/1986).
Fino al verificarsi dell’infruttuosità dell’azione di riscossione nei confronti del debitore principale, i termini decadenziali previsti dall’art. 76, D.P.R. n. 131/1986, per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria, restano sospesi.
Nel caso in cui il provvedimento giudiziario, recante condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, disponga, in merito alle spese, la compensazione totale o parziale delle stesse, in luogo del regime di solidarietà sussidiaria appena illustrato, resta applicabile il principio generale in forza del quale, per il pagamento dell’imposta, vi è solidarietà paritaria tra le parti in causa.
21/03/25