• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA – Dichiarazione integrativa

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate è tornata a fornire chiarimenti sulle condizioni che consentono l’esercizio “a posteriori” del diritto alla detrazione dell’IVA, mediante l’istituto della dichiarazione integrativa.

Si ricorda che, ai fini della detrazione dell’IVA, l’art. 19, co. 1 del DPR n. 633/72 stabilisce che il diritto “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile” ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.

Il termine iniziale per l’esercizio del diritto alla detrazione corrisponde al momento in cui, in capo al cessionario o committente, si realizza il duplice requisito dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale) e del possesso di una valida fattura d’acquisto (presupposto formale).

Pertanto, è da tale momento che viene computato anche il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione, corrispondente alla data di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui entrambi i requisiti sono stati soddisfatti.

Come già indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’IVA sono, comunque, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa (art. 8, co. 6-bis, DPR n. 322/98), il quale consente la correzione di errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Il termine ultimo entro cui è possibile presentare la dichiarazione integrativa è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

In particolare, mediante la dichiarazione integrativa può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti quando le fatture di acquisto sono state ricevute e registrate nei termini e, per errore, è stata riversata all’Erario l’imposta per la quale il diritto alla detrazione era spettante ma non esercitato tempestivamente.

Il soggetto passivo potrà, dunque, “integrare” l’originaria dichiarazione IVA, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza versare alcuna sanzione, essendo le fatture di acquisto regolari e correttamente annotate.

Per completezza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la procedura sopra descritta, e il conseguente recupero dell’imposta non detratta, non è influenzata dal fatto che il soggetto passivo aveva beneficiato del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria precedente posizione.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2023)


21/12/23