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Premi di risultato “ad personam” sono redditi di lavoro dipendente

L'art. 51, co. 1 del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente ''tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro'' (c.d. “principio di omnicomprensività”).

Il suddetto art. 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 (art. 1, co. da 182 a 190, della Legge n. 208/2015) ha previsto una disciplina agevolativa dei premi di risultato che rispettano determinati requisiti. In particolare, le somme erogate sotto forma di:

  • premi di risultato,
  • partecipazione agli utili,

possono essere assoggettate a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 10%, fino ad un limite massimo di 3.000 euro lordi.

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% (art. 1, co. 385 della L. 207/2024).

Il lavoratore può sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di welfare aziendale (art. 51, co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR), esclusi, entro determinati limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con conseguente esenzione dalla tassazione ordinaria e sostitutiva.

Per la sostituzione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • le somme devono costituire premi o utili potenzialmente assoggettabili all'imposta sostitutiva;
  • tale facoltà deve essere prevista dal Contratto Collettivo di secondo livello.

Nel caso in esame, le prestazioni di welfare che la società intende erogare fanno parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l'erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema appare quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del lavoratore dipendente all'azienda.

L’Agenzia delle entrate evidenzia come, ai fini della detassazione, occorre che i benefit siano messi a disposizione della "generalità di dipendenti" o di "categorie di dipendenti".

Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione ''alla generalità dei dipendenti'' ovvero a ‘'categorie di dipendenti”, non riconosce l'applicazione delle predette deroghe ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Pertanto, nel caso oggetto di interpello, non si possono applicare le disposizioni che ne consentono la detassazione perché i benefici sono destinati solo a una parte limitata dei dipendenti, non alla totalità o a categorie generiche di lavoratori.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 77 del 20 marzo 2025)


25/03/25