Prestazioni educative esenti - Modalità di certificazione - Non è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi
Come noto, sono esenti da IVA le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (art. 10, co. 1, n. 20, D.P.R. n. 633/1972).
Il contribuente, che ne abbia data preventiva comunicazione, è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal citato decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972).
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che qualora l'ente gestore di un corso rientri tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. n. 633/1972 ed abbia fatto espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti ai sensi del citato art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972 il medesimo può:
- annotare i corrispettivi incassati per la frequenza dei corsi nel libro giornale (non avendo l'obbligo di tenere il registro IVA vendite);
- rilasciare una quietanza di pagamento quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
A tale proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che restano immutati i seguenti adempimenti:
- rilasciare fattura elettronica, se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo,
- registrare gli acquisti,
- osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
Si ricorda che le prestazioni didattiche, su richiesta del cliente, devono essere documentate solo con fattura elettronica tramite SDI, non essendo riconducibili tra le operazioni per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 22, D.P.R. 633/72).
La fattura deve essere emessa dal committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, inteso come il momento in cui l’operazione è ultimata o, se antecedente, quello in cui è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo (Principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 18 maggio 2021).
20/05/21