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Regime transfrontaliero di franchigia: approvato il modello di comunicazione

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 un nuovo Titolo V-ter rubricato “Regime transfrontaliero di franchigia” che disciplina un regime IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia, ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE (D. lgs. n. 180/2024).

Per accedere a questo regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche da utilizzare per l’invio dei dati.

Il modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi al regime di franchigia in altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per trasmettere all’Agenzia, in via telematica, il valore delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre.

Il modello e le istruzioni sono reperibili nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, dal soggetto passivo o da un suo intermediario, con le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento, e dovrà indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia si occuperà di darne comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto è stato ammesso al regime di franchigia.

In questi casi, gli Stati Ue possono sospendere le semplificazioni IVA concesse dal regime di favore.

In caso di errori od omissioni in una comunicazione inviata è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. L’ultimo invio è quello valido e sostituisce i precedenti.

Non è possibile inviare una comunicazione correttiva per modificare quella finale presentata a seguito del superamento della soglia dei 100mila euro.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2025)


01/04/25