Registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate - Versamento dell'imposta di registro e di donazione con modello F24 – Codici tributo
Per gli atti portati alla registrazione dal 7 dicembre 2020presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile l'utilizzo del mod. F24, anziché del modello F23, per il versamento:
- dell’imposta di registro e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (D.P.R. n. 131/1986);
- dell'imposta sulle donazioni (art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2006, convertito dalla. L. n.286/2006, D. Lgs. n. 346/90.
Fino al 30 giugno 2021 sarà ancora possibile utilizzare il mod. F23, dal 1° luglio 2021, invece, sarà possibile utilizzare esclusivamente il mod. F24 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 novembre 2020).
L’Agenzia delle entrate, per consentire i suddetti versamenti tramite il mod. F24, ha istituito i seguenti codici tributo:
-“1560” denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta di registro”;
-“1561” denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;
-“1562” denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo”;
-“1563” denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”;
-“1564” denominato “ATTI PUBBLICI - Interessi”;
-“1565” denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria”;
-“1566” denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta catastale”;
-“1567” denominato “ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria”;
-“1568” denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”;
-“1569” denominato “Imposta sulle donazioni”;
-“1570” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.
I suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il nuovo codice tributo “A198” per l’imposta sulle donazioni.
Per le restanti somme sono utilizzati i vigenti codici tributo così ridenominati:
- “A196” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A197” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A146” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A148” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A152” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A140” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A141” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A142” ridenominato “ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A149” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A151” ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A198” denominato “Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio”.
Nel modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Le spese di notifica sono versate con il vigente codice tributo “9400” (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 76 del 2 dicembre 2020).
04/12/20